Domanda
(F., 23 febbraio) Ho acquistato nel 1989 un appartamento come socio di una cooperativa. Una parte dell'importo è stato pagato attraverso l'accollo di una quota del mutuo fondiario gravante sulle unità assegnate e sue pertinenze. Considerando che ho terminato di pagare il mutuo il 2002, posso usufruire della cancellazione automatica dell'ipoteca?
Risposta
Fino al 2007 era necessario un atto notarile di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria nel registro della Conservatoria immobiliare. Le nuove norme hanno previsto che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingua automaticamente e senza spese per il cliente nel momento in cui il mutuo viene estinto, attraverso il pagamento dell'ultima rata del piano di rimborso. La banca rilascia al cliente una quietanza che attesta la data di estinzione del mutuo e a comunica attraverso una procedura telematica standardizzata, entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima rata, l'avvenuto rimborso del prestito alla Conservatoria dei Registri immobiliari che provvederà automaticamente alla cancellazione. Per quanto riguarda i mutui estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, come il suo, il termine dei 30 giorni decorre dalla data della richiesta alla banca della quietanza. Richiesta che lei dovrà effettuare attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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